Ripartizione delle spese per il lastrico
Se il lastrico solare è ad uso esclusivo di uno o più condomini, le spese devono essere sostenute da questi per 1/3, mentre gli altri 2/3 sono a carico di tutti gli altri proprietari, con ripartizione basata sulle tabelle millesimali.
Troverete delle sentenze svolte per quanto riguarda la ripartizione delle spese per il lastrico:
- Tribunale di Napoli, sentenza n. 8805 dell’08.10.2024:
“in altre parole trova applicazione l’art 1125 cc e non l’art 1126 cc ogni volta che il terrazzo, il lastrico, il viale , il cortile,
funga anche da copertura per i locali di proprietà esclusiva di un singolo, ogni qualvolta quindi, che non sussista una
verticale, una pluralità di due o più immobili o locali sottostanti il terrazzo”.
- Tribunale di Roma, sentenza n. 4694 del 04.03.2020:
Osserva, infatti, il giudicante che il criterio di ripartizione di cui alla cd. Tabella R. non deroga ai criteri legali di cui all’art. 1126 c.c.,
per la cui adozione sarebbe occorsa l’unanimità di tutti i condomini della verticale, ma ne è, al contrario, stretta applicazione.
Come, infatti, evidenziato dal Condominio ed emerge chiaramente dall’esame diretto di questa tabella, il tecnico non ha fatto altro che determinare per ogni immobile della verticale l’effettiva superficie coperta dal terrazzo G. (e, quindi, la misura dell’uso che ciascuno immobile fa di quella copertura), ha, quindi, determinato la percentuale di superficie ricoperta rispetto a quella totale dell’immobile ed ha applicato la medesima percentuale ai millesimi di cui alla Tabella A. Il criterio adottato per questa spesa (o la nuova tabella adottata anche per il futuro) così risultante rispecchia il valore proporzionale di ciascun immobile ex art. 1123 c.c. rispetto alle superficie effettivamente coperte dal terrazzo G. e consente di operare la ripartizione della spesa secondo il criterio di cui all’art. 1126 c.c..
Non vi è, quindi, una deroga ai criteri legali ma rigorosa applicazione dei medesimi (…) L’adozione di questo criterio di ripartizione della spesa è, quindi, legittimo.
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