Scadenza
Il 31 marzo 2025 è l’ultimo giorno per presentare le istanze relative ai crediti di imposta previsti dall’Articolo 20 del D.Lgs. n. 28/2010.
1. Cos’è il credito di imposta per la mediazione?
Il credito di imposta per la mediazione è un’agevolazione fiscale riconosciuta a chi partecipa a una procedura di mediazione.
Norme di riferimento
- Art. 20 D.Lgs. 28/2010: Disciplina il credito di imposta per la mediazione.
- D.M. 1 agosto 2023: Stabilisce modalità e criteri di concessione.
- Art. 4, 5 e 6 del D.M. 1 agosto 2023: Dettagliano le procedure di richiesta.
2. Come utilizzare il credito?
Il credito di imposta riconosciuto può essere utilizzato in compensazione fiscale tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Chi può richiederlo?
Possono beneficiare del credito di imposta:
- Persone fisiche (privati cittadini).
- Persone giuridiche (aziende, enti e società).
Il beneficio si applica:
- Interamente se la mediazione si conclude con un accordo.
- Parzialmente in caso di mancato accordo.
Importi riconosciuti
L’agevolazione viene calcolata in base a:
- Indennità all’Organismo di Mediazione:
- Fino a 600,00 euro in caso di accordo.
- Ridotto della metà senza accordo.
- Compenso all’avvocato:
- Fino a 600,00 euro in caso di accordo.
- Ridotto della metà senza accordo, purché rispetti i parametri professionali previsti dalla legge.
3. Limiti annuali
Il credito di imposta è cumulabile fino a 600 euro per ogni singola procedura, ma soggetto ai seguenti limiti annuali:
- 400,00 euro per le persone fisiche.
- 1.000,00 euro per le persone giuridiche.
> Nota: In caso di partecipazione a più mediazioni nello stesso anno, va presentata un’unica domanda annuale.
4. Come presentare la domanda?
Le richieste per i crediti di imposta relativi alla mediazione devono essere inoltrate esclusivamente online, utilizzando la piattaforma ministeriale all’indirizzo . L’applicativo dedicato è denominato “Istanza credito di imposta”.
Passaggi per presentare la domanda:
- Accedere alla piattaforma con SPID, CIE o CNS.
- Selezionare la tipologia di mediazione (es. obbligatoria, demandata, ecc.).
- Inserire nell’istanza i seguenti dati:
- Numero dell’Organismo di Mediazione.
- Data e numero del procedimento.
- Dichiarazione di valore dell’accordo.
- Materia trattata ai fini statistici.
- Indirizzo PEC per le comunicazioni.
Scadenza
L’invio della domanda deve essere effettuato entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione della procedura.
5. Termine per le domande
Per le mediazioni concluse nel 2024, il termine ultimo è il 31 marzo 2025.
> Il Ministero della Giustizia esaminerà le richieste e comunicherà l’importo riconosciuto entro il 30 aprile 2025.