“Dette irregolarità, specificamente elencate
nell’undicesimo comma dell’ art. 1129 c.c., devono
ritenersi meramente esemplificative, dovendo essere
completate da altre fattispecie ricomprendenti tutti
quei comportamenti che fanno sospettare una gestione
anomala della cosa comune da parte
dell’amministratore o che siano indici di una condotta
poco trasparente da parte di quest’ultimo (cfr. Trib.
Milano, sentenza del 10.5.2018). Ebbene, nel caso in
questione, ritiene questo Tribunale che il ricorso vada
rigettato. Come correttamente rilevato dalla parte
resistente, infatti, non basta assumere genericamente
una serie di inadempienze o di irregolarità quando
queste non determinino una effettiva mala gestione del
condominio e quando non vi sia alcuna paralisi delle
attività condominiali..”
Trib. Avellino, decreto del 17.02.2025