“L’istituto della compensazione impone l’esistenza dei
requisiti di omogeneità, esigibilità e liquidità per
entrambi i crediti in oggetto: ricorrendo i predetti
requisiti, il credito principale si estingue per
compensazione legale a decorrere dalla coesistenza
con il controcredito (Cass. SU 23225/2016).
Di talché, gli opponenti possono opporre ad un credito
certo, come quello vantato dal condominio in virtù di
delibere assembleari, un proprio credito di natura
risarcitoria accertato in modo definitivo mediante
accertamento contenuto in sentenza passata in
giudicato”.
Tribunale Catania, sent. n. 1476 del 10.03.2025