“Il diritto alla tutela giudiziaria mediante
impugnazione della decisione assunta dall’assemblea
dei rappresentanti dei condomini, non è attribuito,
tantomeno in via esclusiva, al rappresentante di
condominio; il singolo condomino, comunque, è
legittimato all’impugnazione alle condizioni dettate
dall’art. 1137 c.c., vale a dire se il rappresentante sia
stato assente, dissenziente o astenuto, rispetto alla
deliberazione che si impugna, restando perciò
l’impugnativa individuale condizionata dal
comportamento tenuto dal rappresentante di
condominio e dunque preclusa ove quest’ultimo abbia
contribuito con il suo voto favorevole all’approvazione
della decisione collegiale.
Se invece il rappresentante di condominio abbia
manifestato in assemblea un voto contrario alla volontà
della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi
condomini attenendo ad un vizio della delega o ad una
carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione
secondo le regole generali sul mandato.”
Cass. n. 8254 del 28.03.2025